Esequie ecclesiastiche

Cosa dice il codice di Diritto canonico? – Canone 1176

Ai fedeli defunti devono esser rese le esequie ecclesiastiche, a norma del diritto.

Le esequie ecclesiastiche, con le quali la Chiesa impetra il soccorso spirituale per i defunti e ne onora i corpi, e nello stesso tempo offre ai vivi il conforto della speranza, devono essere celebrate a norma delle leggi liturgiche.

La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; non ne proibisce, tuttavia, la cremazione, tranne che venga scelta per motivi contrari alla dottrina cristiana. Il canone contiene tre norme di carattere generale: il diritto dei fedeli defunti alle esequie ecclesiastiche, il fine delle esequie, l’inumazione delle salme.(… omissis …)

E’ la pia tradizione cristiana, che risale agli stessi tempi apostolici, d’inumare le spoglie mortali dei fedeli, affidandole alla terra, in attesa della risurrezione finale.

La Chiesa è stata finora contraria alla cremazione dei cadaveri, non perchè, fosse vietata dalla legge naturale o dalla legge positiva di Cristo, ma perchè, fin dai tempi della Rivoluzione Francese, i liberi pensatori, i materialisti, gli atei, ne fecero l’espressione settaria della loro religione e del loro anticlericalismo. La cremazione venne condannata formalmente (can.1203, Codice 1917), e contro coloro che l’avessero disposta per il proprio cadavere fu comminata la privazione dei sacramenti e delle esequie ecclesiastiche (can. 1240, 1, n. 5, Codice 1917). Si deve alla comprensione pastorale di Paolo VI la modifica di tali norme, attraverso l’Istr. Piam et constantent della S. Congregazione del S. Ufficio, 5 luglio 1963, che dettò le seguenti disposizioni:

1° Bisogna provvedere con ogni cura perchè, sia conservata religiosamente la consuetudine di seppellire i cadaveri dei fedeli. A tal fine, gli Ordinari, con opportune istruzioni e ammonimenti, cureranno che il popolo cristiano si astenga dalla cremazione dei cadaveri, e non receda, se non in casi di vera necessità , dalla inumazione, che la Chiesa ha sempre mantenuto, adornandola di riti particolarmente solenni (n.1).

2° E’ sembrato… per altro conveniente attenuare alquanto le disposizioni del Diritto Canonico, relative alla cremazione, per cui quanto è stabilito nel can.1240, 1, n.5 (diniego della sepoltura ecclesiastica a chi abbia disposto la cremazione del proprio cadavere) non sia più da applicarsi in tutti i casi, ma solo quando consti che la cremazione sia stata scelta come negazione dei dogmi cristiani, o con animo settario, o per odio contro la religione cattolica e la Chiesa (n.2).

3° Conseguentemente, a coloro i quali abbiano disposto la cremazione del proprio cadavere non dovranno essere negati, per questo motivo, i sacramenti e i pubblici suffragi, tranne il caso in cui consti che tale scelta sia stata fatta per i motivi indicati, contrari alla vita cristiana (n. 3).

4° Per non pregiudicare il pio sentimento del popolo cristiano e il suo attaccamento alla tradizione ecclesiastica, e per dimostrare chiaramente la contrarietà della Chiesa alla cremazione, i riti della sepoltura ecclesiastica e i conseguenti suffragi non potranno mai celebrarsi nel luogo stesso in cui si compie la cremazione, e neppure vi si accompagnerà il cadavere (n. 4: Enchir.Vat., vol.2, p.109, n.62). Questa ultima prescrizione è stata modificata nell’ordo exsequiarum: Le esequie siano celebrate secondo il tipo in uso nella religione, in modo però che non ne resti offuscata la preferenza della Chiesa per l’inumazione dei corpi, come il Signore stesso volle essere sepolto, e sia evitato il pericolo di ammirazione o di scandalo da parte dei fedeli.In questo caso, i riti previsti nella cappella del cimitero o presso la tomba possono farsi nella stessa sala crematoria, cercando di evitare con la debita prudenza ogni pericolo di scandalo o d’indifferentismo religioso (n.15, 2-3)